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L'IVA nel crowdfunding in Italia


L'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto sulla base delle linee guida UE

Per comprendere la disciplina dell'IVAImposta sul Valore Aggiunto, nel crowdfunding in Italia, bisogna tenere a mente le linee guida1 sul tema che sono state dettate dalla Value Added Tax Commitee della Commissione Europa nel 2015. Si tratta di indicazioni non vincolanti, ma che - in ogni caso - risultano essenziali per poter avere un'idea generale su come orientarsi per l'applicazione dell'IVA nel nostro Paese; anche perché - per ora - gli enti nazionali competenti non hanno ancora divulgato alcuna informazione ufficiale sull'IVA nel crowdfunding.
In generale, dovrebbero - quindi - valere queste linee guida europee:

a) Donation: trattandosi di vere e proprie donazioni di denaro, l'IVA non può essere applicata;

b) Equity:
- Dal lato dell'emittente l'offerta di partecipazioni societarie è un'operazione esente dall'applicazione dell'IVA;
Dal lato dell'investitore l'acquisto di azioni o quote di società richiede l'applicazione dell'IVA solo nel caso in cui «il possesso delle partecipazioni sia accompagnato da un'interferenza diretta o indiretta nella gestione della società partecipata»2;

c) Reward:
- Quando il reward-based crowdfunding consiste in una prevendita di un oggetto o di un servizio si deve applicare l'IVA;
- Quando le ricompense, beni o servizi, di una campagna hanno un valore simbolico, l'applicazione dell'IVA va valutata caso per caso; ma - in generale - andrebbe applicata a queste transazioni;
- Quando il contributo dei backer (sostenitori) è assimilabile ad una vera e propria donazione, si ricade nella casistica del donation crowdfunding e, dunque, l'IVA non andrebbe applicata;

d) Royalty: il pagamento delle royalties è una operazione che dovrebbe essere assoggettata all'IVA;

e) Social lending: qualora il soggetto che concede un prestito si occupi anche della relativa negoziazione e gestione è prevista l'esenzione dall'applicazione dell'IVA;

f) Gestori di portali equity-based: quando il gestore si occupa direttamente dei pagamenti e dei trasferimenti di denaro sul proprio portale il servizio è esente dall'applicazione del'IVA, quando - invece - tale attività è svolta indirettamente per il tramite di soggetti terzi allora si applica l'IVA.

Il Value Added Tax Commitee della Commissione Europa non analizzava direttamente i modelli civic, corporate, do-it-yourself e real estate. Tuttavia, dal momento che si tratta di forme di crowdfunding in cui, nella sostanza, la raccolta dei fondi online avviene in una delle forme descritte sopra, risulta piuttosto semplice dedurre le relative modalità di applicazione IVA.

Per una disamina maggiormente approfondita su questi temi si invita alla consultazione delle box sottostanti.

_________________

1. EUROPEAN COMMISSION - VALUE ADDED TAX COMMITTEE, VAT Treatment of Crowdfunding, Working Paper No. 836, European Commission, 2015. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito della Commissione Europea e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina dedicata all'IVA.
2. La citazione fa riferimento a M. TENCALLA, Equity Crowdfunding per tutte le PMI con la Legge di Bilancio 2017: aspetti tributari, Rivista di Diritto Tributario, 03/03/2017.





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