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Crowdinvesting


Un particolare ramo del crowdfunding

Il crowdinvesting è un particolare sottoinsieme del crowdfunding e prevede una raccolta di capitale che «ha come controparte una remunerazione del capitale stesso, a titolo di investimento»1. Tale modello di finanziamento collettivo è rivolto sia alle persone fisiche (investitori retail) sia agli investitori istituzionali e professionali2. Rientra, per altro, nel novero delle tipologie della cd. finanza alternativa.
Sostanzialmente nel crowdinvesting  si ottiene un rendimento sul capitale investito espresso dai flussi di cassa che verranno generati in futuro dai titoli finanziari acquistati3. Quindi, la sua caratteristica fondamentale è la presenza di specifici portali online che, oltre a consentire l'incontro tra prenditori di fondi e relativi finanziatori, si occupano di finalizzare l'investimento stesso4.
In genere5 attraverso il crowdinvesting possono essere acquistati titoli finanziari quali quote di capitale proprio, come le azioni, o di capitale di debito, come i prestiti, oppure anche altre tipologie, come le royalties e non solo. Per questa ragione al'interno del crowdinvesting vengono, generalmente, annoverate le seguenti tipologie di crowdfunding6: equity (sottoscrizione di partecipazioni societarie), invoice trading (anticipo fatture), real estate (finanziamento di progetti immobiliari) e social lending (prestiti senza intermediazione). Alcuni autori7 considerano anche il modello royalty come tipologia di crowdinvesting, in virtù del fatto che i finanziatori, a fronte del proprio investimento in un progetto, riceveranno delle royalties (come, ad esempio, diritti di proprietà intellettuale), ossia una quota parte dei profitti che verranno generati in futuro.
Il modello prevede una remunerazione del capitale investito poiché il finanziatore, anche a causa dell'esistenza di asimmetria informativa8, sostiene una serie di rischi. Fra questi può essere utile ricordare i seguenti9:
  • Rischio morale10: chi ottiene il finanziamento potrebbe adottare comportamenti opportunistici a discapito degli investitori;
  • Rischio di illiquidità: l'investimento potrebbe risultare poco liquido;
  • Rischio di new business: in genere le società che ricorrono a questi finanziamenti sono di piccole dimensioni e relativamente giovani (spesso si tratta di start-up) e, pertanto, l'investitore sostiene un rischio più alto;
  • Rischio di vigilanza: gli enti di controllo, Consob e Banca d'Italia, hanno un ruolo di supervisione meno rilevante rispetto ad altre forme di raccolta di capitali online e offline;
  • Rischio di patrimonializzazione: solitamente i gestori di portali di crowdinvesting devono rispettare requisiti patrimoniali meno consistenti in confronto a soggetti simili in altre tipologie di finanziamento.
Infine si può sottolineare come, a differenza di altre forme di crowdfunding, la normativa relativa al crowdinvesting sia altamente vincolata alla legislazione in vigore in ogni Paese.
Per maggiori informazioni sulle singole tipologie di crowdinvesting si invita alla consultazione delle box sottostanti.

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1. POLITECNICO DI MILANO, 2° Report italiano sul CrowdInvesting, Politecnico di Milano - School of Management, 2017, cit., p. 3. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito Osservatori Entrepreneurship & Finance del Politecnico di Milano e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina in cui si disaminano i dati del crowdfunding aggiornati al 2017.
2. POLITECNICO DI MILANO, 2° Report italiano sul CrowdInvesting, Politecnico di Milano - School of Management, 2017, pp. 5 ss.. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito Osservatori Entrepreneurship & Finance del Politecnico di Milano e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina in cui si disaminano i dati del crowdfunding aggiornati al 2017.
3. COMMISSIONE EUROPEA, Impact Assessment accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business and Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU on markets financial instruments, COMMISSIONE EUROPEA, 2018, pp. 10 ss..
4. POLITECNICO DI MILANO, 2° Report italiano sul CrowdInvesting, Politecnico di Milano - School of Management, 2017, pp. 7 ss.. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito Osservatori Entrepreneurship & Finance del Politecnico di Milano e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina in cui si disaminano i dati del crowdfunding aggiornati al 2017.
5. COMMISSIONE EUROPEA, Impact Assessment accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business and Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU on markets financial instruments, COMMISSIONE EUROPEA, 2018, pp. 10 ss..
6. POLITECNICO DI MILANO, 2° Report italiano sul CrowdInvesting, Politecnico di Milano - School of Management, 2017, pp. 7 ss.. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito Osservatori Entrepreneurship & Finance del Politecnico di Milano e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina in cui si disaminano i dati del crowdfunding aggiornati al 2017. L'aggiunta del real estate è avvenuta ufficialmente il 17/07/2018 con la presentazione del 3° Report italiano sul CrowdInvesting. Per maggiori informazioni si veda: CROWDFUNDING CLOUD, Crowdinvesting: il 3° report italiano su crowdfunding equity, lending e real estate del PoliMi, www.crowd-funding.cloud, 17/07/2018.
7. EUROPEAN COMMISSION - VALUE ADDED TAX COMMITTEE, VAT Treatment of Crowdfunding, Working Paper No. 836, European Commission, 2015, pp. 4 ss.. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito della Commissione Europea e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina dedicata all'IVA.
8. Per 'asimmetria informativa' si intende una situazione in cui le informazioni non sono condivise in modo eguale tra gli operatori coinvolti e chi ha più informazioni tenta di utilizzarle a proprio vantaggio a discapito degli altri.
9. Riadattato da POLITECNICO DI MILANO, 2° Report italiano sul CrowdInvesting, Politecnico di Milano - School of Management, 2017, pp. 7 ss.. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito Osservatori Entrepreneurship & Finance del Politecnico di Milano e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina in cui si disaminano i dati del crowdfunding aggiornati al 2017.

10. Il 'rischio morale' si intende «una forma di opportunismo post-contrattuale, che può portare gli individui a perseguire i propri interessi a spese della controparte, confidando nella impossibilità, per quest'ultima, di verificare la presenza di dolo o negligenza» (Wikipedia).





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