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L'IVA per i gestori di portali di crowdfunding equity-based


La disciplina IVA delle commissioni richieste dai portali equity

L'applicazione o l'esenzione dall'applicazione dell'IVA alle commissioni richieste dai gestori di portali di equity crowdfunding dipende, sostanzialmente, dalla tipologia di attività svolta dagli stessi1. Quando il gestore si occupa direttamente dei pagamenti e dei trasferimenti di denaro sul proprio portale il servizio è esente dall'applicazione del'IVA2, quando - invece - tale attività è svolta indirettamente per il tramite di soggetti terzi allora si applica l'IVA.
In Italia la gestione dei portali di equity crowdfunding può essere svolta da due classi di operatori3: i gestori di diritto ed i gestori autorizzati. Fra i primi si annoverano4, ad esempio, le banche e le imprese di investimento che - oltre alla loro attività caratteristica - coordinano e amministrano piattaforme di equity crowdfunding. Fra i secondi, invece, si trovano le società istituite appositamente per la gestione di portali equity-based (e che non sono né banche né imprese di investimento).
I gestori di diritto, per la normativa italiana, possono occuparsi direttamente dei pagamenti e dei trasferimenti di denaro sul proprio portale, gestendo e perfezionando gli ordini ricevuti. Essenzialmente si tratta di una attività di intermediazione finanziaria che è esente dall'applicazione dell'IVA5.
Al contrario i gestori autorizzati non possono gestire direttamente i pagamenti e i trasferimenti di denaro sul proprio portale. Tale servizio è, infatti, svolto da un soggetto esterno che riceve, perfeziona e gestisce gli ordini ricevuti dal gestore, come - ad esempio -  le banche, le SIM oppure le imprese di investimento. Dunque i gestori autorizzati offrono solamente un servizio tecnico-commerciale per il quale è prevista l'applicazione dell'IVA.
In generale, le somme trattenute a titolo di commissione dai gestori dei portali di equity crowdfunding sono ricomprese nel capo IVA solo quando sono riferibili a servizi di natura tecnico-commerciale; al contrario quando riguardano attività di intermediazione finanziaria ne sono esenti, ai sensi a norma dell'art. 135 della Direttiva Europea sull'IVA6. Dunque, in Italia quando le commissioni per operazioni di equity crowdfunding sono richieste da parte di gestori autorizzati si dovrebbe applicare l'IVA, quando - invece - sono richieste dai gestori di diritto dovrebbero essere esenti dall'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

_________________

1. Si vedano: G. QUARANTA, Equity crowdfunding. Uno sguardo al mercato italiano, Diritto ed Economia dell'Impresa, Fascicolo, n. 5, G. Giappichelli Editore, 2018, pp. 790 ss. e M. TENCALLA, Equity Crowdfunding per tutte le PMI con la Legge di Bilancio 2017: aspetti tributari, Rivista di Diritto Tributario, 03/03/2017.
2. EUROPEAN COMMISSION - VALUE ADDED TAX COMMITTEE, VAT Treatment of Crowdfunding, Working Paper No. 836, European Commission, 2015. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito della Commissione Europea e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina dedicata all'IVA.
3. Il riferimento è il secondo comma dell'art. 50-quinquies del TUF.
4. L'elenco completo dei gestori 'di diritto'  include: banche, imprese di investimento, SIM (Società di Intermediazione Mobiliare), imprese di investimento UE, imprese di Paesi terzi diverse dalle banche autorizzate in Italia, SGR (Società di Gestione del Risparmio), SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) e SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso) che gestiscono direttamente i propri patrimoni, società di gestione UE, GEFIA UE (Gestori di Fondi di Investimento Alternativi UE), GEFIA non UE, gestori di EuVECA ('European Venture Capital Funds', ovvero Fondi Europei per il Venture Capital) e gestori di EuSEF ('European Social Entrepreneurship Funds', ossia Fondi Europei per l'Imprenditoria Sociale), limitatamente all'offerta di quote o azioni di OICR che investono prevalentemente in piccole e medie imprese e alle banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento, che comunicano alla Consob, prima dell'avvio dell'operatività, lo svolgimento dell'attività di gestione di un portale.
5. e 6. COMMISSIONE EUROPEA, 2006/112/CE, Direttiva IVA, Unione Europea, 2006. Si tratta di un file di scaricabile gratuitamente, senza iscrizione, sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE per tale ragione, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina dedicata all'IVA. L'articolo citato si trova a pag. 28.



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