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Normativa dell'equity-based crowdfunding in Italia

L'Italia vanta il primato1, in Europa, di aver introdotto una disciplina specifica dell'equity-based crowdfunding, ossia del sistema che «consente alle imprese di raccogliere capitale finanziario attraverso Internet, offrendo in cambio quote della proprietà dell'impresa e quindi la possibilità di compartecipare agli utili e alla creazione di valore nel lungo termine»2. Esiste, infatti, una normativa organica ad hoc, solo per la regolamentazione del fenomeno dell'equity crowdfunding, introdotta3 «in deroga alla disciplina sulle offerte pubbliche di sottoscrizione, dal D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012 («Decreto Crescita 2.0»45 che, inizialmente, apriva il ricorso al finanziamento tramite crowdfunding solo alle imprese con la qualifica di 'start-up innovative'. Successivamente, il D. L. n. 3 del 24 gennaio 2015 («Decreto Investment Impact»6) ha consentito l'accesso al crowdfunding anche alle aziende qualificate come 'PMI innovative', oltre a dare la possibilità anche a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e alle società che investono prevalentemente in start-up/PMI innovative di collocare online - tramite, appunto, l'equity crowdfunding - i propri capitali7. Più di recente, la Legge di Bilancio 2017 del Senato8, all'art. 1, comma 70, ha concesso la quotazione tramite portali di crowdfunding anche alle PMI, non innovative, ma costituite nella forma di società per azioni (S.p.A.). Infine9 il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 («Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»10) ha, definitivamente, esteso la possibilità di ricorrere all'equity crowdfunding a tutte le PMI. Tale novità è stata introdotta, in particolar modo, dal primo comma dall'art. 57 sull'Attrazione per gli investimenti del suddetto Decreto11. L'effettiva entrata in vigore del provvedimento è avvenuta a gennaio 2018 con l'introduzione del nuovo Regolamento Consob sull'equity crowdfunding, approvato con delibera 29 novembre 2017 n. 20204 del 5 dicembre 201712.
Questo nuovo indirizzo scelto dal Governo dovrebbe, quindi, allargare notevolmente la platea di società autorizzate a finanziarsi tramite lo strumento dell'equity crowdfunding dal momento che buona parte del tessuto imprenditoriale italiano è costituito, per l'appunto, da piccole e medie imprese nella forma di S.r.l..
Ulteriori aggiornamenti sono altresì arrivati il 18 ottobre 2019, con alcune importanti revisioni al Regolamento dell'equity crowdfunding13, che dovrebbero dare una ulteriore spinta propositiva allo sviluppo del settore. Fra le novità più rilevanti vanno ricordate: la possibilità di emissione dei mini-bond sulle piattaforme di crowdfunding da parte delle PMI; la possibilità di istituire, sul proprio sito per i portali equity-based, bacheche online per la «compravendita di strumenti finanziari, che siano stati oggetto di offerte concluse con successo nell'ambito di una campagna di crowdfunding» (il che dovrebbe rendere più liquido il settore) e - infine - l'apertura del settore anche ad emittenti esteri.
L'equity crowdfunding presenta alcune analogie con un'Offerta Pubblica Iniziale14 - un'IPO (Initial Pubblic Offernig) - e in tal senso, l'accesso di un'impresa ai finanziamenti tramite una campagna di crowdfunding potrebbe, in un secondo momento, spianare la strada per ricevere capitali anche su mercati regolamentati di maggiore importanza - come, su Borsa Italiana, sul Mercato Telematico Azionario o sull'Alternative Investment Market Italia15. Nella pratica l'equity crowdfunding si configura come un aumento di capitale a pagamento16, attraverso un'offerta per la raccolta fondi online. Esiste quindi un potenziale rischio di 'diluizione', in termini percentuali, nel caso in cui la società in cui si è investito lanci altre campagne di equity crowdfunding17. Ad oggi, inoltre, le norme in vigore prevedono il ricorso al crowdfunding solo per finanziamenti in capitale proprio per le aziende, mentre resta esclusa la possibilità di emissione di titoli di debito18 o titoli ibridi19.
Volendo analizzare la disciplina dell'equity crowdfunding in modo più approfondito bisogna sottolineare come, nell'ordinamento italiano, rivestono particolare rilevanza l'art. 50-quinquies e l'art. 100-ter del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Testo Unico sulla Finanza, TUF), oltreché il Regolamento Consob n. 18592 del 2013 (con i suoi aggiornamenti). Va però osservato che20 sebbene i nuovi articoli del TUF trattino quello che nella sostanza e nell'uso comune viene definito, appunto, come 'equity crowdfunding', tuttavia il legislatore italiano non è andato a definirlo all'interno di alcun provvedimento, limitandosi, invece, a disciplinarlo unicamente come si può vedere aprendo le box sottostanti. Giova, poi, sottolineare come l'investimento nelle società tramite equity crowdfunding comporti alcune particolarità legate all'applicazione dell'IVA ovvero alle implicazioni legali e fiscali, come - ad esempio - la necessità di redigere una delibera di aumento di capitale sociale, la condivisione o meno da parte dei fondatori di determinati diritti con i propri investitori o, ancora, l'esistenza di eventuali esenzioni e sgravi fiscali (collegati ai finanziamenti a start-up innovative e/o PMI innovative).
Si può, infine, ricordare che il legislatore italiano, nel tentativo di supportare lo sviluppo economico del Paese, ha cercato da un lato di tutelare l'investitore (soprattutto nel caso di investitori non qualificati - come, ad esempio, i privati cittadini) e dall'altro il corretto funzionamento del mercato21.

_________________

2. I. PAIS-P. PERETTI-C. SPINELLI, Crowdfunding. La via collaborativa all'imprenditorialità, Egea, 2014, cit., p. 22.
3. Per un approfondimento sul tema si veda: A.A. VV., Diventare imprenditori innovativi, Le Guide di Corriere Imprese, 2015, pp. 205 ss.. Per il formato cartaceo del testo cliccare su questo link, altrimenti su quest'altro per il formato Kindle.
4. Il Decreto in questione - definito talvolta anche «Decreto Crescita Bis» - viene riportato qui sotto in quanto si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (nella sezione 'Normativa') e per questo motivo, a fini divulgativi, è riproposto qui di seguito. Per semplificarne la lettura sono stati evidenziati gli articoli che rilevano ai fini del crowdfunding. Nello specifico gli articoli di interesse sono gli artt. 25, 26, 27, 28, 29 e il 31 che riguardano le start-up innovative, oltreché l'art. 30 che riguarda i gestori di piattaforme di crowdfunding.
5. A.A. VV., Diventare imprenditori innovativi, Le Guide di Corriere Imprese, 2015, cit., p. 207. Per il formato cartaceo del testo cliccare su questo link, altrimenti su quest'altro per il formato Kindle.
6. Il Decreto in questione - definito talvolta anche «Decreto Crescita 3.0» - viene riportato qui sotto in quanto si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (nella sezione 'Normativa') e per questo motivo, a fini divulgativi, è riproposto qui di seguito. Per semplificarne la lettura sono stati evidenziati gli articoli che rilevano ai fini del crowdfunding. Nello specifico l'articolo di interesse per le PMI innovative e, dunque, per il crowdfunding è l'art. 4.
7. R. DE LUCA, Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015, pp. 12 ss. (il documento è scaricabile gratuitamente in questa pagina).
8. La Legge di Bilancio viene riportata di seguito in quanto si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito de Senato della Repubblica Italiana (nella sezione 'Leggi e Documenti') e per questo motivo, a fini divulgativi, è riproposto qui di seguito. Per semplificarne l'individuazione nel testo, l'art. 1, comma 70 - in materia di PMI e crowdfunding - si trova a p. 119.
9. Si vedano le nostre due news: L'equity crowdfunding si estende anche alle S.r.l. e Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 cambia l'equity crowdfunding.
10. e 11. Il Decreto in questione viene riportato qui sotto in quanto si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (presso questo link) e per questo motivo, a fini divulgativi, è riproposto qui di seguito. Per semplificarne la lettura si consigli di scorrere il Decreto sino a pag. 44 dove si trova l'art. 57. Ulteriori informazioni sul tema sono disponibili in M. TENCALLA, Equity Crowdfunding per tutte le PMI con la Legge di Bilancio 2017: aspetti tributari, Rivista di Diritto Tributario, Pacini Editore S.r.l., 03/03/2017.
12. Il testo originale della delibera in questione, che è scaricabile gratuitamente senza iscrizione dal sito della Consob ed è stato altresì riportato - a fini divulgativi - nella sezione sul Regolamento Consob.
13. Ulteriori dettagli sono disponibili su: CROWDFUNDING CLOUD, Consob potenzia l'equity crowdfunding, www.crowd-funding.cloud, 26/10/2019 e su F. ALLEGRENI, Da oggi le PMI potranno collocare titoli di debito e obbligazioni sui portali di equity crowdfunding, CrowdfundingBuzz, 21/10/2019.
14. Per maggiori informazioni sul concetto di 'IPO', si guardi il glossario alla lettera 'I'.
15. Si vedano: I. PAIS-P. PERETTI-C. SPINELLI, Crowdfunding. La via collaborativa all'imprenditorialità, Egea, 2014 e CONSOB-CNDCEC, L'equity-crowdfunding. Analisi sintetica della normativa e aspetti operativi, Position Papers, n. 6, 2016. Quest'ultimo è un documento scaricabile gratuitamente dal sito Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili (CNDCEC) e per questo motivo, a fini divulgativi, è riproposto qui sotto.
16. R. DE LUCA, Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015, pp. 19 ss. (il documento è scaricabile gratuitamente in questa pagina).
17. Per maggiori informazioni sul tema si consulti questa pagina. Per un'ampia ed interessante trattazione sul tema della 'diluizione' nell'equity crowdfunding si consiglia la consultazione del paragrafo '4.2. Diritti del sottoscrittore e vicende societarie' in R. DE LUCA, Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015, pp. 19 ss. (il documento è scaricabile gratuitamente in questa pagina). Si consiglia altresì la consultazione di tale documento a p. 20 ss. per approfondire i sistemi di contabilizzazione delle campagne di equity crowdfunding successive alla prima.
18. In tal senso le piattaforme di social lending per le imprese, annoverate nelle piattaforme riportate sul sito, sono connesse alla normativa sul credito ed escono dall'ambito del crowdfunding. Pertanto tali piattaforme sono riportate su Crowdfunding Cloud in quanto la teoria e gli operatori del mercato le inseriscono come portali di crowdfunding, ma - come detto - in realtà, a livello normativo, non si tratta effettivamente di crowdfunding.
19. R. DE LUCA, Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015, pp. 12 ss. (il documento è scaricabile gratuitamente in questa pagina).
20. Si vedano: I. CULTERA, Crowdfunding e Regolamentazioni. La Tassazione in Italia: il quadro generale, Upspringer International LLC, 2015 e P. ALOVISI, Equity crowdfunding: uno sguardo comparatistico, Rivista di Diritto Bancario, Dottrina e Giurisprudenza Commenta, 2014 (il testo è disponibile sul sito Rivista di Diritto Bancario al seguente link).
21. P. ALOVISI, Equity crowdfunding: uno sguardo comparatistico, Rivista di Diritto Bancario, Dottrina e Giurisprudenza Commenta, 2014 (il testo è disponibile sul sito Rivista di Diritto Bancario al seguente link).






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