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L'IVA nel crowdfunding: civic, corporate, do-it-yourself e real estate


Cenni all'applicazione dell'IVA in alcuni modelli di finanziamento dal basso

Il Value Added Tax Commitee della Commissione Europa che nel 2015 ha delineato l'applicazione dell'IVA al crowdfunding all'interno dell'UE1 non analizzava direttamente le tipologie civic, corporate, do-it-yourself e real estate. Tuttavia, dal momento che si tratta di forme di finanziamento dal basso in cui la raccolta fondi avviene attraverso un modello di finanziamento collettivo per cui è, invece, stato indicato un orientamento di base per l'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, può essere piuttosto semplice dedurre la direzione da seguire in Italia.

Nelle tipologie di crowdfunding civic, corporate e do-it-yourself, in genere, la raccolta fondi può avvenire attraverso campagne donation o reward. Ne consegue la contestuale applicazione della disciplina IVA propria di quei modelli, ovvero:
a) Donationtrattandosi di vere e proprie donazioni di denaro, l'IVA non può essere applicata;
bReward:
- Quando il reward-based crowdfunding consiste in una prevendita di un oggetto o di un servizio si deve applicare l'IVA;
- Quando le ricompense, beni o servizi, di una campagna hanno un valore simbolico, l'applicazione dell'IVA va valutata caso per caso; ma - in generale - andrebbe applicata a queste transazioni;
- Quando il contributo dei backer (sostenitori) è assimilabile ad una vera e propria donazione, si ricade nella casistica del donation crowdfunding e, dunque, l'IVA non andrebbe applicata.

Nel modello real estate in cui, per ora2, in Italia, la raccolta fondi avviene in modalità lending-based e/o equity-based, la disciplina IVA è deducibile da quella di tali forme di crowdfunding, ossia:
aEquity:
Dal lato dell'emittente l'offerta di partecipazioni societarie è un'operazione esente dall'applicazione dell'IVA;
Dal lato dell'investitore l'acquisto di azioni o quote di società richiede l'applicazione dell'IVA solo nel caso in cui «il possesso delle partecipazioni sia accompagnato da un'interferenza diretta o indiretta nella gestione della società partecipata»3;
bSocial lendingqualora il soggetto che concede un prestito si occupi anche della relativa negoziazione e gestione è prevista l'esenzione dall'applicazione dell'IVA;
cGestori di portali equity-basedquando il gestore si occupa direttamente dei pagamenti e dei trasferimenti di denaro sul proprio portale il servizio è esente dall'applicazione del'IVAquando - invece - tale attività è svolta indirettamente per il tramite di soggetti terzi allora si applica l'IVA.

_________________

1. EUROPEAN COMMISSION - VALUE ADDED TAX COMMITTEE, VAT Treatment of Crowdfunding, Working Paper No. 836, European Commission, 2015. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito della Commissione Europea e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina dedicata all'IVA.
2. Un approfondimento sul tema è presente nella sezione dedicata al real estate crowdfunding.
3. La citazione fa riferimento a M. TENCALLA, Equity Crowdfunding per tutte le PMI con la Legge di Bilancio 2017: aspetti tributari, Rivista di Diritto Tributario, 03/03/2017.



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