In
Unione Europea, attualmente
1,
solo 11 dei 28 Stati Membri hanno introdotto una regolamentazione specifica per il crowdfunding2. Si tratta di:
Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e
Spagna.Cinque di questi Paesi hanno
strutturato la disciplina del crowdfunding introducendo delle speciali eccezioni all'impianto normativo esistente. L'Italia, assieme al Belgio, alla Francia, alla Germania e alla Spagna, è proprio una di quelle nazioni in cui la regolamentazione è stata plasmata mediante esenzioni.
Al contrario, negli altri sei Stati che hanno introdotto provvedimenti
ad hoc sono state adottate soluzioni differenti.
In Olanda, Portogallo e Regno Unito la
disciplina del crowdfunding, che viene applicata in aggiunta al quadro normativo esistente, è delegata
alle autorità di supervisione e controllo dei relativi mercati finanziari - vale a dire agli enti equivalenti della Consob -, che possono introdurre le misure amministrative che ritengono necessarie per il buon funzionamento del
finanziamento collettivo.
Invece, Austria, Finlandia e Lituania hanno
introdotto uno specifico provvedimento in materia di crowdfunding: un cd. Crowdfunding Act. Lo scopo è stato quello di creare un impianto regolatore per il
finanziamento dal basso delle
PMI, per la gestione delle
piattaforme e per l'introduzione di speciali esenzioni alla normativa vigente.
In aggiunta agli esempi di questi 11 Paesi, anche
altri Stati Membri stanno pianificando l'introduzione di una specifica regolamentazione del crowdfunding. Fra questi si annoverano: l'Irlanda, la Lettonia, la Romania e la Svezia.
Al contrario, Paesi come la Slovacchia ed il Lussemburgo preferiscono
attendere un input dall'Unione Europea sulla regolamentazione del
'finanziamento della folla', piuttosto che procedere all'introduzione di una propria disciplina nazionale.
Non mancano poi
nazioni europee dove il crowdfunding, o meglio, il
crowdinvesting è ancora
poco sviluppato - si tratta, in particolare: della Croazia, di Cipro e dell'Ungheria.
Le peculiarità della regolamentazione adottata dai Paesi che hanno introdotto una normativa specifica per il crowdfunding sono molto eterogenee. Ad esempio, in Italia è stato regolamentato solo l'
equity crowdfunding e, in minima parte, il
social lending. Al contrario, in Francia e in Belgio, la disciplina introdotta riguarda unicamente strumenti finanziari equity-based e lending-based. Sono per di più presenti
significative differenze in termini di treshold, ossia in rapporto al capitale che può essere raccolto tramite il crowdfunding: 300 milioni di Euro in Belgio, 500 mila in Grecia, 1,5 milioni in Austria, 2,5 milioni in Francia, Germania, Olanda e Svezia e 5 milioni in Finlandia, Italia, Lituania e Regno Unito.
Nella maggior parte degli Stati Membri in cui non è presente una regolamentazione specifica del crowdfunding, viene applicata la normativa in vigore per i mercati finanziari;
anche se non sempre le peculiarità del finanziamento collettivo permettono un efficace ed efficiente utilizzo dell'impianto regolatore esistente. Questo, purtroppo, si sta traducendo in una
crescente difficoltà nella diffusione del cross-border crowdfunding, ovvero del
crowdfunding transfrontaliero, grazie al quale una piattaforma di uno Stato Membro dovrebbe poter raccogliere capitali da qualunque altra nazione dell'Unione Europea
3.
Per contro,
in Paesi come la Francia, l'Italia ed il Regno Unito, l'introduzione di una regolamentazione ad hoc per il crowdfunding ha consentito una significativa crescita esponenziale del fenomeno, quantomeno all'interno dei confini nazionali.
Per cercare di agevolare la creazione di un mercato unico dei capitali e lo sviluppo del cross-border crowdfunding, la
Commissione Europea - ai primi di marzo 2018 - ha pubblicato una
proposta per la regolamentazione del crowdfunding4. Si tratta della
Regulation on European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business, ovvero del
Regolamento relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (
ECSP). Il nuovo
provvedimento proposto
riguarderà, almeno inizialmente,
solo alcuni rami del crowdinvesting: l'
equity crowdfunding ed il
social lending aziendale (quindi, saranno esclusi i
prestiti peer-to-peer per i privati).
Se, in generale,
per il crowdfunding manca ancora una disciplina comunitaria, così non è per le implicazioni fiscali. Infatti, nel 2015, la Commissione Europea ha realizzato un paper incentrato sull'
IVA5 nell'UE che contiene delle importanti linee guida per disciplinare l'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunta fra i vari Paesi comunitari.
Infine, si può ricordare che, a livello normativo,
il crowdfunding deve fare riferimento ad alcune direttive europee, per le quali si invita alla consultazione del'
apposita sezione.
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