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Royalty


Normativa del royalty-based crowdfunding

Nel royalty crowdfunding viene offerta una ricompensa di natura monetaria che «consiste in una condivisione dei profitti o dei ricavi associati all'investimento, ma senza alcun titolo di proprietà sul progetto nè di rimborso del capitale»1. Per questo motivo la disciplina del modello2, in genere, è riferibile alle norme sull'associazione in partecipazione (artt. 2549 ss. c.c.3), nella quale «chi finanzia partecipa in quota agli utili generati»4. Infatti il finanziatore, in questo particolare modello di crowdfunding, percepisce - per l'appunto - delle royalties sulla base dell'importo investito, che possono riguardare ad esempio5diritti di autore, diritti di proprietà intellettuale, brevetti, licenze, marchi registrati e così via. Ne consegue, quindi, una determinata modalità di tassazione ed una conseguente applicazione dell'IVA.
Nella sostanza, «si tratta di un'associazione agli utili e alle perdite, nei limiti del conferimento effettuato dall'investitore, che prevede l'associazione di un numero aperto ed indeterminato di investitori. Il rapporto deve essere contrattualizzato in modo adeguato per evitare l'applicazione suppletiva di norme di legge non propriamente compatibili con il tipo di crowdfunding. Le esperienze internazionali generalmente prevedono la fissazione di un termine, e ciò è compatibile con l'ordinamento giuridico italiano. L'associato in partecipazione non ha i diritti del socio, ma ha poteri di controllo che devono essere definiti contrattualmente e che in genere si limitano all'analisi del rendiconto. L'aspetto più problematico [...] è l'indeducibilità fiscale degli utili attribuiti agli associati in partecipazione, che finisce per pesare notevolmente sulla redditività netta del progetto imprenditoriale»6.

_________________

1. POLITECNICO DI MILANO, 2° Report italiano sul CrowdInvesting, Politecnico di Milano - School of Management, 2017, cit., p. 8. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito Osservatori Entrepreneurship & Finance del Politecnico di Milano e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina in cui si disaminano i dati del crowdfunding aggiornati al 2017.
2. Un approfondimento sul tema è presente nell'intervista all'Avv. A. M. Lerro dello Studio Lerro & Partners presente in I. PAIS-P. PERETTI-C. SPINELLI, Crowdfunding. La via collaborativa all'imprenditorialità, Egea, 2014. Nello specifico la citazione fa riferimento a pp. 15 ss..
3. In particolare il riferimento è al Titolo VII del Libro quinto del Codice Civile (c.c.).
4. I. PAIS-P. PERETTI-C. SPINELLI, Crowdfunding. La via collaborativa all'imprenditorialità, Egea, 2014, cit., p. 16.
5.  EUROPEAN COMMISSION - VALUE ADDED TAX COMMITTEE, VAT Treatment of Crowdfunding, Working Paper No. 836, European Commission, 2015, pp. 15 ss.. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito della Commissione Europea e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina dedicata all'IVA.
6. La citazione fa riferimento a A. M. LEORRO, Il reward-based crowdfunding, Crowdfunding in Italy (www.crowdfundinginitaly.com), 2013. Il testo integrale è consultabile gratuitamente presso questo link. Tale citazione è peraltro riportata in I. CULTERA, Crowdfunding e Regolamentazioni. La Tassazione in Italia: il quadro generale, Upspringer International LLC, 2015, testo che si invita a consultare per maggiori approfondimenti.





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