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La gestione degli ordini da parte dei gestori di portali di equity crowdfunding


La relazione tra gestori e banche ed imprese d'investimento

Il gestore di portali di equity crowdfunding deve adottare delle misure1 volte ad assicurare che gli ordini di adesione alle offerte ricevuti dagli investitori: vengano trattati in maniera rapida, corretta ed efficiente, siano registrati in modo pronto e accurato e vengano trasmessi - indicando gli estremi identificativi di ciascun investitore - sulla base della sequenza temporale con la quale sono stati ricevuti.
Da un punto di vista operativo, l'aspetto più interessante relativo alle singole campagne di equity crowdfunding, è che il gestore del portale, una volta che avrà recepito la volontà dell'investitore a finanziare una società sulla sua piattaforma, dovrà trasmettere l'ordine di adesione a un soggetto che riceve e perfeziona gli ordini, che provvederà a perfezionare la sottoscrizione delle azioni/quote di tale società, raccogliendo - in genere, al decorrere di sette giorni, ossia alla fine del periodo legato al diritto di ripensamento - «le somme corrispondenti in un conto indisponibile a favore dell'emittente»2. In precedenza solo banche ed imprese di investimento potevano svolgere questo compito. Oggi, grazie al nuovo Regolamento Consob sull'equity crowdfunding, i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini sono3bancheSIM (Società di Intermediazione Mobiliare), imprese di investimento UE, imprese di Paesi terzi diverse dalle banche e, con riferimento agli ordini riguardanti azioni o quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), i relativi gestori.
Dunque, il perfezionamento4 degli ordini non avviene materialmente sulla piattaforma di equity crowdfunding, bensì in sistemi gestiti da soggetti terzi (quantomeno per i gestori autorizzati, come si vedrà più avanti); i quali - come detto - «curano il perfezionamento degli ordini che ricevono per il tramite di un gestore»5 e devono informare «tempestivamente quest'ultimo sui relativi esiti, assicurando il rispetto»6 delle previsioni dell'art. 17, comma 6, del Regolamento Consob sull'equity crowdfunding, relativamente all'apertura di un conto indisponibile destinato all'offerte, all'interno del quale versare il denaro raccolto per la specifica campagna equity-based dell'offerente stesso (come si vedrà in modo più approfondito in seguito).
I soggetti autorizzati a ricevere e perfezionare gli ordini operano nei confronti degli investitori nel rispetto delle disposizioni applicabili contenute nella Parte II del TUF, qualora ricorrano le seguenti condizioni7:
  1. Gli ordini siano impartiti dalle persone fisiche e il relativo controvalore sia superiore a € 500,00 per singolo ordine e a € 1.000,00, considerando gli ordini complessivi annuali;
  2. Gli ordini siano impartiti da persone giuridiche e il relativo controvalore sia superiore a € 5.000,00 per singolo ordine e a € 10.000,00, considerando gli ordini complessivi annuali.
Tuttavia tali previsioni non si applicanoqualora il gestore verifichi direttamente, per ogni singolo ordine di adesione alle offerte che riceve, che «il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l'investimento comporta»9, in particolar modo sul rischio di illiquiditàQualora il gestore ritenga che lo strumento non sia appropriato per il cliente deve prontamente avvertirlo di tale situazione, anche attraverso sistemi di posta elettronica10. Al contrario, è necessario che il gestore, che non effettua direttamente tale verifica, acquisisca «dall'investitore, con modalità che ne consentano la conservazione, un'attestazione con la quale lo stesso dichiara di non aver superato, nell'anno solare di riferimento, le soglie»11 di cui si è detto sopra e rilevano sia gli importi che l'investitore ha investito sul portale gestito dal gestore sia quelli investiti attraverso altre piattaforme equity-based12.
Inoltre, come anticipato in precedenza, il gestore del portale deve assicurare, per ogni offerta, che «la provvista necessaria al perfezionamento degli ordini sia costituita nel conto indisponibile destinato all'offerente acceso presso i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini13 a cui sono trasmessi gli ordini»14. A tal fine è necessario che il gestore comunichi ai soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini, presso la quale è versata la provvista, le informazioni relative al perfezionamento dell'offerta15. Si sottolinea altresì che - in linea con quanto affermato in precedenza - i relativi fondi saranno trasferiti dall'offerente solo a seguito del perfezionamento dell'offerta16.
Si può, infine, ricordare come il ricorso o meno ai soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini dipenda anche dalla tipologia di società che gestisce la piattaforma di equity crowdfunding. Infatti i gestori autorizzati, a differenza dei gestori di diritto, non possono far sottoscrivere direttamente sulla propria piattaforma una campagna di equity crowdfunding, pertanto - quando ricevono l'ordine d'acquisto di quote/azioni - devono inviare tale richiesta ad un soggetto terzo che riceve e perfeziona gli ordini. Tali soggetti sono, appunto, definiti come soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini e spesso coincidono proprio con le tipologie giuridiche di società che sono annoverate tra i gestori di diritto. Dunque, in estrema sintesi, i gestori autorizzati, a differenza di quelli di diritto ed «in virtù della normativa cui sono sottoposti, possono svolgere unicamente servizi cd. 'esecutivi' (raccolta degli ordini di adesione alle offerte)»17.
 
_________________

1. Il riferimento è il primo comma dell'art. 17 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
2. R. DE LUCA, Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015, cit., p. 16 (il documento è scaricabile gratuitamente in questa pagina).
3. L'elenco è presente nell'art. 2, comma e-bis), del Regolamento Consob n. 18592/2013.
4. Il riferimento è il secondo comma dell'art. 17 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
5. e 6. La citazione si riferisce al secondo comma dell'art. 17 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
7. Il riferimento è il terzo comma dell'art. 17 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
8. I riferimenti sono gli artt. 13 (al comma 5-bis) e 17 (al comma 4) del Regolamento Consob n. 18592/2013.
9. Si è citato parte del comma 5-bis dell'art. 13 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
10. Il riferimento è il comma 5-bis dell'art. 13 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
11. Si è citato parte del comma 5 dell'art. 17 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
12.  Il riferimento è il quinto comma dell'art. 17 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
13. Un approfondimento sul tema è disponibili all'art. 25 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
14. Si è citato parte del comma 6 dell'art. 17 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
15. e 16. I riferimenti sono gli artt. 17 (al comma 6) e 25 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
17. CONSOB, Revisione del Regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line - Documento per la Consultazione, www.consob.it, 06/07/2017, cit., p. 6. Il testo è scaricabile gratuitamente nella pagina contenente la nostra news in tema revisione del Regolamento Consob n. 18592/2013.
 



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