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Regolamentazione ECSP, quale sarà la futura normativa europea su equity crowdfunding e social lending?


Cosa attendersi dall'UE sulla legislazione del finanziamento dal basso

Il crowdfunding in Europa è oggi a un bivio. Nell'ultimo decennio ha raggiunto la maturità tecnologica e, in numerosi Stati, si è dimostrato un valido strumento (alternativo a quelli classici) per raccogliere finanziamenti. Ciononostante lo sviluppo del settore è avvenuto in modo disomogeneo tra i membri dell'UE, portando alla creazione di molteplici regimi regolatori, (spesso) piuttosto divergenti l'uno dall'altro. Si è così creata una barriera normativa, che è andata ad acuire i già esistenti ostacoli (ad esempio vincoli operativi, ingenti costi per le transazioni e così via) allo sviluppo di un mercato unico e transazionale del crowdfunding.

Così, a marzo 2018, la Commissione Europea ha pubblicato la prima bozza del Regolamento relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese - Regulation of the European Parliament and of the Council on European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business (Regolamento ECSP).

Nel contesto attuale la più grande barriera contro la quale la diffusone del crowdfunding si sta scontrando - a livello comunitario - è l'assenza di un quadro normativo unico ed omogeneo all'interno dell'intera Unione Europea. Come detto, sebbene siano numerosi i Paesi che, come l'Italia, hanno regolamentato il settore attraverso una legislazione nazionale, le normative adottate (troppo) spesso risultano diverse fra loro. La Regolamentazione ECSP dovrebbe - per l'appunto - permettere di superare questo ostacolo andando, per altro, a rafforzare la protezione degli investitori e dei risparmiatori attraverso l'implementazione della trasparenza per favorire la crescita dimensionale e lo sviluppo delle piattaforme all'interno del mercato unico UE. L'obiettivo è, sostanzialmente, quello di agevolare la raccolta di capitali, dare maggiori e migliori opportunità di investimento e incentivare la diffusione del crowdfunding transnazionale (cross-border).

Proprio su questi temi verterà la 7th ECN Crowdfunding Convention, che l'European Crowdfunding Network (ECN), il principale ente europeo per il fìnanziamento dal basso, ha organizzato per giovedì 18 ottobre 2018 al Renaissance Brussels Hotel.

Nella pratica, l'ambito di applicazione del Regolamento ECSP riguarda esclusivamente due modelli finanziari del crowdfunding (crowdinvesting), vale a dire l'equity crowdfunding ed il social lending, con l'esclusione - però - dei prestiti peer-to-peer ai privati - già regolamentati dalla Direttiva Europea per il credito al consumo.
Tale provvedimento, che si andrà ad inserire nella normativa europea sul finanziamento dal basso, parte dall'assunto che «il crowdfunding si sta affermando sempre più nell'ambito della cosiddetta 'scala dei finanziamenti' (o funding escalator) per le start-up e le imprese nella fase iniziale, solitamente finanziate dalla famiglia, dagli amici e tramite fondi propri [modello delle 3F], fino ad una fase più avanzata di sviluppo quando iniziano ad interessarsi i fondi di capitale di rischio o addirittura i fondi di private equity».

Come ha ricordato il Dott. Diego Valiante nella nostra intrevista esclusivala proposta «crea un passaporto europeo per le piattaforme di crowdfunding che vogliono operare in uno o più Paesi europei. Si tratta di un'azione regolamentare che uniforma le regole di protezione degli investitori e della gestione dei portali per tutte quelle piattaforme che decideranno di abbandonare la licenza nazionale per ottenere la licenza rilasciata dall'autorità europea per i mercati finanziari (ESMA). Il regolamento prevede anche norme stringenti sui conflitti d'interesse del portale, per assicurare che la piattaforme operi in maniera più possibile neutrale, senza favorire specifici investitori e/o emittenti. La differenza con i regimi nazionali è che questa proposta copre un sottoinsieme di servizi classificati come crowdfunding. […] Chi opterà per il regime europeo, sceglierà una forma di crowdfunding trasparente e semplice per tutti gli investitori europei».

L'obiettivo del nuovo Regolamento è, quindi, quello di istituire «un marchio europeo per le piattaforme di crowdfunding basato sull'investimento e sul prestito che permette le attività transfrontaliere», agevolando «l'ampliamento dei servizi di crowdfunding nel mercato interno aumentando così l'accesso ai finanziamenti per gli imprenditori, le start-up, le imprese in fase di espansione e le PMI in genere. È per questo motivo che le forme di crowdfunding basate su donazioni [donatione ricompense [rewardsono escluse dall'ambito di applicazione dell'iniziativa. L'inclusione di detti modelli di business risulterebbe sproporzionata in quanto non trattano prodotti finanziari e le asimmetrie informative create da questi prodotti. Inoltre, la normativa dell'UE in materia di protezione dei consumatori si applica già al crowdfunding basato sulla ricompensa e prevede norme rigorose per tutelare i consumatori». La ragione di questa esclusione è, peraltro, «dovuta alla mancanza di una transazione finanziaria, ovvero un esborso monetario a fronte di una promessa di ripagamento fondata su un'aspettativa di cash flow futuri. In questo caso, non c'è un prodotto o un servizio specifico e l'investitore si assume un livello di rischio molto maggiore» (Valiante).

«Oggi i fornitori di servizi di crowdfunding che intendono offrire i propri servizi in altri Stati membri sono autorizzati a farlo, nella misura in cui ottengano un'autorizzazione locale e rispettino il relativo regime nazionale in materia di crowdfunding. In pratica questo significa che se intende offrire i propri servizi a livello transfrontaliero un fornitore di servizi di crowdfunding deve soddisfare i requisiti di più regimi nazionali contemporaneamente, oltre a dover adattare il proprio modello di business. Questa situazione pregiudica in modo significativo la capacità dei fornitori di servizi di crowdfunding di ampliarsi e offrire i propri servizi a livello di UE».

Dunque, «un regime europeo di crowdfunding sotto il marchio di un fornitore europeo di servizi di crowdfunding, autonomo e su base volontaria, che le piattaforme sceglierebbero quando intendono esercitare un'attività transfrontaliera, lascerebbe invariati i quadri nazionali in materia di crowdfunding, offrendo al contempo un'opportunità alle piattaforme che desiderano estendere le proprie operazioni a livello europeo ed operare a livello transfrontaliero. Ciò permetterebbe di ridurre notevolmente e in tempi rapidi i costi di accesso al mercato (i costi della regolamentazione e della vigilanza) per le piattaforme di crowdfunding che operano (o intendono operare) a livello transfrontaliero, poiché avrebbero bisogno di una sola autorizzazione. Al tempo stesso, il regime sarebbe più proporzionato rispetto alle disposizioni della MiFID. Il regime proposto, orientato alla fornitura di servizi, consentirebbe altresì una certa flessibilità nel cogliere le attività delle piattaforme che combinano molteplici modelli di business, in quanto prevede un unico regime applicabile sia ai modelli basati sull'investimento sia a quelli basati sul prestito (riducendo l'incertezza normativa)».

La bozza di marzo del Regolamento ECSP era stata accolta positivamente dagli stakeholder del settore, sebbene non siano mancate alcune critiche. Sulla base dei pareri ricevuti, la Commissione Europea, ad agosto 2018, ha pubblicato una nuova versione del testo in cui non sono unicamente state incluse le osservazioni mosse nei feedback ricevuti, ma si è addirittura andati oltre introducendo importanti novità.
Con riferimento alle sintesi di Crowdfunding Buzz e BeBeez relativamente alla proposta alla Commissione Europea di Ashley Fox, le principali emendamenti al testo di marzo e le ultime aggiunte di agosto sono così riassumibili:
  1. Threshold. La soglia proposta dalla Commissione per le offerte di crowdfunding, calcolata su un periodo di 12 mesi, è stata elevata a 8 milioni di Euro (limite di raccolta massimo previsto dalla normativa europea sul Prospettorispetto al singolo milione proposto inizialmente dalla Commissione. «Questo perché attualmente esistono alcuni Stati membri con una soglia più elevata. […] Per esempio, in Italia il massimo è 5 milioni, mentre la Germania a fine giugno ha portato la soglia dai precedenti 2,5 milioni a 8 milioni di Euro e a ruota anche il Regno Unito ha alzato la soglia da 5 a 8 milioni di Euro. A fine luglio anche in Belgio la soglia massima di raccolta è stata alzata dai 300 mila Euro a 5 milioni» (BeBeez).
  2. MarketingInizialmente il testo prevedeva che «le piattaforme non avrebbero mai potuto comunicare una singola campagna su nessun mezzoOra invece, non solo potranno farlo, ma sono incoraggiate a consentire la comparabilità delle performance dei loro progetti chiusi» (Crowdfunding Buzz).
  3. Vigilanza. Viene previsto un «maggior coinvolgimento delle autorità di vigilanza nazionali con conseguente riduzione della responsabilità originariamente affidata alla European Securities and Markets Authority (ESMA)» (Crowdfunding Buzz) e contestuale implementazione dei poteri di vigilanza previsti dal Regolamento ECSP in capo alle autorità locali.
  4. Portali. In tema di piattaforme di crowdfunding, sono due le principali novità che sono state introdotte a fine agosto:
    1. Portali UE. Le piattaforme comunitarie di crowdfunding «variano in termini di complessità e la Commissione ha scelto di regolamentare in maniera diversa le piattaforme di equity crowdfunding da quelle di lendingper contro il relatore propone di differenziare tra piattaforme che semplicemente facilitano l'incontro tra gli investitori e i soggetti che propongono i progetti di investimento e piattaforme che invece entrano attivamente nella formazione dei prezzi e nella predisposizione delle offerte, chiedendo quindi differenti requisiti di informativa per ciascun tipo di piattaforma e per differenti livelli di rischio» (BeBeez).
    2. Portali non UELe piattaforme di Paesi terzi che «vogliano offrire i loro servizi all'interno della UE dovrebbero essere autorizzate a farlo, nel momento in cui siano dotate di autorizzazione nei rispettivi stati terzi e si siano prese le giuste misure perché queste garantiscano il rispetto delle stesse regole imposte alle piattaforme europee» (BeBeez).
  5. ICO. Le Initial Coin Offerings (ICO) offrono nuove ed innovative opportunità di finanziamento, ma - allo stesso tempo - possono comportare frodi e rischi di cyber sicurezza per gli investitori. Il Parlamento Europeo, nella proposta ECSP, ha ribadito che i gestori di piattaforme di crowdfunding, intenzionati a consentire il lancio di ICO sui loro portali, avranno il permesso di farlo se la raccolta dell'ICO sarà inferiore alla soglia massima di 8 milioni di Euro e se verranno rispettate le previsioni della Regolamentazione ECSP, oltre ad ulteriori requisiti addizionali, come - ad esempio - il fatto che non si tratti di private placement.
Ulteriori aggiornamenti sul Regolamento ECSP seguiranno nei prossimi mesi. Qualora entri in vigore, i player italiani di portali equity-based dovranno valutare se estendere il proprio servizio in tutta l'Unione Europea optando per il passaporto ECSP, oppure se continuare a concentrarsi unicamente sul mercato nazionale a norma del Regolamento Consob n. 18592/2013. Al contempo, è presumibile che i principali attori europei puntino al mercato italiano attraverso il suddetto passaporto e, quindi, il settore potrebbe diventare maggiormente competitivo e con molteplici operatori coinvolti.



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